Art. 12.
(Esercizio dell'attività venatoria).

      1. L'attività venatoria si svolge tramite una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
      3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
      4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
      5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

          a) vagante in zona Alpi;

          b) da appostamento fisso;

          c)  nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

      6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
      7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
      8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o

 

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degli arnesi utili all'attività venatoria, con un massimale di 500 milioni di euro per ogni sinistro, di cui 375 milioni di euro per ogni persona danneggiata e 125 milioni di euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di 500.000 euro per morte o invalidità permanente.
      9. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 9.
      10. In caso di sinistro colui che ha subìto il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
      11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
      12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato, gratuitamente, dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Il tesserino deve essere riconsegnato alle associazioni o ai comuni di residenza, entro il mese di aprile di ogni anno. Per l'esercizio della caccia vagante alla selvaggina stanziale, in regioni diverse da quella di residenza, è necessario che, oltre al versamento di 15 euro, il cacciatore sia in possesso di un attestato di accettazione da parte della regione o della provincia autonoma ospitante.